Richiedere l’accesso agli atti

  • Servizio attivo

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso: si tratta di singole persone fisiche o giuridiche oppure di organizzazioni.

Descrizione

Il diritto di accesso agli atti documentale è il diritto di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso, come disciplinato dal capo quinto della legge 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Nel valutare l’istanza presentata, l’Ente potrà differire l’accesso in caso ravvisi la presenza di controinteressati: Controinteressati sono definiti dall’art. 22 della L. 7.8.1990, n. 241, i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Come fare

Puoi effettuare la richiesta direttamente online. Sarà successivamente possibile seguirne lo stato d'avanzamento nella propria area personale.

L'indirizzo che fornirai nel campo "E-mail contatto" sarà quello in cui riceverai le eventuali comunicazioni telematiche inerenti la pratica.

L'istanza dovrà contenere:

  • gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
  • la specifica e, ove occorra, la comprova dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

In caso la richiesta non venga effettuata dal soggetto interessato ma da un soggetto delegato/procuratore/amministratore/curatore è necessario allegare la documentazione comprovante i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato (es. delega/procura/nomina).

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE);
  • n.1 marca da bollo da € 16,00 in caso di richiesta di copia conforme.

Cosa si ottiene

Al termine dell'istruttoria potrai accedere ai documenti richiesti secondo le modalità da te indicate: visione e/o rilascio di copie presso l'ufficio preposto, oppure ricezione digitale.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare, l'Ente trasmette la documentazione secondo le modalità previste dalla richiesta. Qualora la consultazione o il ritiro avvenga personalmente allo sportello sarà cura dell'Ente comunicare la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi oppure potrai prendere un appuntamento in autonomia tramite la funzione Prenota appuntamento.

La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.

Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.

Quanto costa

La richiesta è gratuita e non è previsto nessuno costo per la visione e la consultazione.

L'accesso agli atti, nel caso di rilascio di copie, è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria tramite pagoPA.

Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione, le cui tariffe sono stabilite dal Regolamento Comunale.

RICERCA ATTI

  • Archivio corrente € 1,00

  • Archivio di deposito e storico € 2,00

COPIE DI ATTI

Per le pagine in formato A4:

  • da 1 a 20 pagg. € 0,10 per foglio singolo - € 0,20 fronte retro

  • da 21 a 50 pagg. € 0,25 per foglio singolo - € 0,30 fronte retro

  • da 51 a 100 pagg. € 0,30 per foglio singolo - € 0,35 fronte retro

  • oltre la 100^ pag. € 0,35 per foglio singolo - € 0,40 fronte retro

Per le pagine in formato A3:

  • da 1 a 20 pagg. € 0,25 per foglio singolo - € 0,50 fronte retro

  • da 21 a 50 pagg. € 0,50 per foglio singolo - € 0,60 fronte retro

  • da 51 a 100 pagg. € 0,60 per foglio singolo - € 0,70 fronte retro

  • oltre la 100^ pag. € 0,70 per foglio singolo- € 0,80 fronte retro

L'istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all'imposta di bollo, salvo il caso in cui sia finalizzata a ottenere, anziché copia semplice, copia autentica di un documento. In tal caso, permane l'obbligo di bollo sia sulla richiesta di accesso che sulla copia conforme rilasciata. Per le copie conformi all’originale è necessaria una marca da bollo da euro 16,00 sulla richiesta, oltre diritti di segreteria pari a 0.52 ogni 4 facciate.

Vincoli

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Accedi al servizio

Richiedere l'accesso agli atti

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Legge n.241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rende noto che verrà inoltrata copia e comunicazione della presente richiesta di accesso agli atti al controinteressato (Art. 3 D.P.R. 184/2006), ovvero a tutti “….i soggetti …. che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 c.1 lett.c) L. 241/90) che entro 10 giorni possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Anagrafe

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